Flumeri, il Consiglio di Stato rigetta il ricorso del Comune di Flumeri contro Terna in Valle Ufita
Dopo vari tentativi in sede giudiziaria da parte del Comune di Flumeri, di opporsi alla costruzione del sistema di accumulo non convenzionale della Società Terna in Valle Ufita, il Consiglio di Stato ha pubblicato la sentenza N. 02282/2016REG.PROV.COLL, sul ricorso proposto dal Comune di Flumeri, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasqualino Pavone, contro Terna Rete Italia s.p.a., Terna Storage s.r.l., Terna Rete Elettrica s.p.a., rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe de Vergottini, Cesare Caturani, Francesca Covone e Maurizio Carbone.
Nella camera di consiglio, del giorno 12 maggio 2016, Presidente il Magistrato Giuseppe Severini, i Magistrati hanno deliberato “ VISTA la sentenza 12 giugno 2015, n. 8306 con la quale il Tribunale amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso, la realizzazione e l’esercizio dell’impianto essendo stati autorizzati in virtù del decreto n. 239/EL – 300/194/2013 del 19 settembre 2013 del Ministero dello sviluppo economico a seguito di espressa conferenza di servizi, di concerto con il Ministero dell’ambiente e d’intesa con la Regione Campania e che tale provvedimento, non impugnato dal Comune di Flumeri, è ormai inoppugnabile ed incontestabile sul piano della legittimità, data anche la decorrenza del termine per l’azione di annullamento di cui all’art. 41 Cod. proc. amm., e che il Ministero dello sviluppo economico era il legittimato passivo del ricorso ma che non è stato evocato in giudizio. CONSIDERATO che le censure che tornano a evocare la pericolosità dell’opera appaiono prive di un adeguato supporto probatorio per contraddire l’istruttoria e il complesso procedimento e che non si investono le osservazioni della sentenza di primo grado sulla necessaria impugnazione del decreto ministeriale del 19 settembre 2013 e sulla necessaria evocazione dell’amministrazione che ha autorizzato la realizzazione e l’esercizio dell’impianto con determinate modalità, mentre l’impugnazione investe lo svolgimento dei lavori e l’attività della concessionaria, non appartenente alle amministrazioni che, tramite conferenza dei servizi, hanno permesso l’avvio della realizzazione del progetto del sistema di accumulo non convenzionale “.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio a favore dei soggetti intimati, liquidandole in complessivi €. 5.000,00 (cinquemila/00) oltre agli accessori di legge.
Una beffa per la popolazione flumerese , che si era mobilitata contro la costruzione, dell’impianto di accumulo. Nessun commento invece, è trapelato da parte dell’Amministrazione Comunale, sulla sentenza emessa dal Consiglio di Stato.