Accolto il ricorso al T.A.R. dei comuni di Altavilla Irpina, Tufo e Santa Paolina. Si riapre la partita del biodigestore previsto a Chianche

Giustizia è fatta !

I nostri territori possono continuare a sperare nel futuro.

Il TAR Campania ha accolto il ricorso presentato contro la previsione di localizzazione del biodigestore a Chianche. La sentenza assume un importante significato che va oltre quello strettamente giuridico-amministrativo.

Infatti  il provvedimento da ragione ai tre comuni dell’areale del “Greco di Tufo” ricorrenti che si sono opposti all’iter seguito dal comune di Chianche che non prevedeva il ricorso alle diverse e selettive autorizzazioni relative alla determinante Valutazione Impatto Ambientale.

 Ma soprattutto smentisce clamorosamente su tutta la linea l’asse Presidenza A.T.O. Rifiuti Avellino – Comune di Chianche che fino ad oggi ha rappresentato un modo di agire alquanto discutibile facendo ricorso a tutta una serie di sotterfugi tecnico-operativi senza mai portare la discussione della localizzazione nel luogo istituzionalmente deputato che è l’Assemblea dei Sindaci dell’Ente d’Ambito.

Nel merito il ricorso dei comuni di Altavilla Irpina, Tufo e Santa Paolina rappresentati dall’avvocato Vincenzo Scarano, con conseguente annullamento del D.D. n. 105 del 08.08.2019 con la quale la Regione Campania decretava l’esclusione del progetto del biodigestore di Chianche dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

La V.I.A. è una procedura amministrativa finalizzata a valutare gli impatti ambientali di un’opera. Quindi è un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull’ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana.

 Il collegio ha dato ragione ai comuni ricorrenti, quali enti territoriali territorialmente interessati, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del T.U.A., in quanto il comune di Chianche non ha mai loro comunicato l’avvenuta pubblicazione dell’avvio del procedimento, ledendo così il loro diritto al giusto contradditorio procedimentale. Infatti nella sentenza si legge: ”Al riguardo non può disconoscersi come i Comuni medesimi, siti nella media valle del Sabato interessata dalla realizzazione dell’impianto, ed in particolare il Comune di Altavilla Irpinia, quale Comune confinante e con numero di abitanti superiore al Comune di Chianche, ed il Comune di Tufo, che sarà interessato dall’attraversamento dei mezzi pesanti destinati al trasporto dei materiali all’impianto de quo, in entrata ed in uscita, dovessero essere coinvolti nel contraddittorio procedimentale, al fine di consentire loro, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 19 del T.U.A., di presentare le proprie osservazioni, le quali avrebbero dovuto essere prese necessariamente in considerazione, secondo quanto prescritto dal successivo comma 5, dall’autorità procedente.”Quindi il grave vulnus al giusto contraddittorio procedimentale, oltre a tradursi in una violazione del principio di leale collaborazione in una materia tanto delicata quale quella ambientale, ha inevitabilmente comportato un difetto di istruttoria e di motivazione, con la conseguente necessità di riedizione dell’intera procedura

Ma vi è di più. La Commissione per le valutazioni ambientali della Regione Campania, nell’adottare per ben due volte il preavviso di rigetto, avrebbe consentito ben tre integrazioni documentali al Comune proponente, laddove, secondo la rigida scansione procedimentale dettata dall’art. 19 del T.U.A., l’autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente.

Addirittura con la terza produzione documentale il Comune di Chianche, al fine di superare i rilievi ostativi formulati dall’amministrazione regionale procedente afferenti la distanza del fiume Sabato e l’interessamento delle aree boscate, ha portato all’attenzione dell’autorità procedente un progetto diverso da quelle in origine presentato, sul quale si era svolto in precedenza l’istruttoria e il contradditorio procedimentale!

Il Tar Campania è andato anche nel merito della questione, ristabilendo la verità:

1)         Il progetto del biodigestore ricade in un’area a destinazione industriale secondo il vigente PRG del Comune di Chianche, che ha recepito un P.I.P. ex L. 219/81 approvato nel 1986, ad oggi non attuato. Nel provvedimento definitivo dalla Commissione Via-Vas detto rilievo verrebbe superato con la considerazione che il P.I.P. sarebbe stato attuato per due lotti, senza indicare quali sarebbero i due lotti realizzati e senza considerare che il P.I.P. inattuato deve intendersi decaduto con il decorso del decennio. Ma, per la parte rimasta inattuata, sarebbe necessaria una nuova regolamentazione da parte dell’Ente, che invece, come allegato da parte ricorrente e non contestato dalle controparti, sarebbe munito di uno strumento urbanistico non adeguato rispetto alle disposizioni di cui alla L.R.C. n. 4/2017. “Tale considerazioni sono rilevanti non in un’ottica urbanistica ma in considerazione del rilievo che la mancata e non attuata destinazione industriale del sito de quo non potrebbe che portare ad assegnare rilievo preminente all’attuale vocazione prevalentemente agricolo-naturalistico dell’area de qua, classificata nel PTCP di Avellino come territorio con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’art. 21del D. Lgs. del 18 Maggio 2001, n. 228, e, nella fattispecie, a DOCG per la produzione vitivinicola”.

2)         Dalla relazione tecnica di parte depositata dai Comuni ricorrenti “risulta che non corrisponderebbe al vero che nelle immediate vicinanze all’area di intervento le coltivazioni prevalenti non sarebbero del tipo viticolo, come invece confermato dalla documentazione fotografica depositata”.

3)         Inoltre non sarebbe stato debitamente considerato che l’area di intervento ricadrebbe, seppure parzialmente, nella fascia di rispetto del fiume Sabato. Detto rilievo, peraltro, risulta confermato dalla relazione al progetto definitivo nella quale si specifica che “una minima parte dell’area di piazzale dell’impianto da realizzare ricade nelle aree di rispetto coste e corpi idrici previsti all’art. 142, lett c del D.lgs. 42/2004…”.

4)         In merito alla ricaduta sul traffico e l’emissione in atmosfera nei territori attraversati il Tar ha condiviso prospettazione attorea secondo la quale la Commissione aveva ritenuto l’aumento di traffico giornaliero come “assorbibile e sopportabile”, senza effettuare alcun approfondimento specifico, né valutando l’incidenza dell’attraversamento obbligato degli automezzi all’interno dei centri abitati dei comuni limitrofi, quali Altavilla Irpina e Tufo. Addirittura nell’allegato 9, peraltro, il comune di Chianche ipotizza un decongestionamento assai improbabile tramite la rete ferroviaria ed auspica la realizzazione della rete stradale di collegamento delle aree A.S.I. di Pianodardine e Cervinara (opera annunciata da anni ma mai progettata secondo quanto allegato dalla parte ricorrente e non oggetto di contestazione).

5)         È affetta da deficit istruttorio e motivazionale la parte del gravato decreto tendente a giustificare la realizzazione dell’impianto come risorsa di produzione del compost di qualità per la “coltura biologica”, avuto riguardo a quanto rappresentato alla determina Anac n. 876/17, con la quale si evidenziano “i rischi di un ulteriore danno ed aggravio dei costi derivanti dal trasporto in discarica di compost scadente, nonché alla circostanza – evidenziata nella relazione tecnica di parte – secondo la quale compost di qualità dovrebbe intendersi quello realizzato con trattamento aerobico, laddove l’impianto de quo sarà di tipo anaerobico”.

  Il Coordinamento “Nessuno tocchi l’Irpinia”

Loading