Calcio Promozione, stangata del Giudice Sportivo ai danni del G. Carotenuto: partita persa, punto di penalizzazione, e gare tutte le casalinghe a porte chiuse
Dopo i fatti di violenza accaduti sabato 17 marzo 2018, prima dell’incontro di calcio G. Carotenuto – Lioni, valido per il Campionato regionale di Promozione, che, di fatto, ne impedirono lo svolgimento, il Giudice Sportivo ha inflitto una vera e propria stangata alla società ospitante: partita persa, un punto di penalizzazione in classifica e l’obbligo di disputare tutte le gare interne, fino al termine della corrente stagione agonistica, a porte chiuse. Ecco il testo ufficiale dei provvedimenti disciplinari nei confronti della società di Mugnano del Cardinale:
Il GST letto il referto arbitrale nel quale si riferiva che la gara non veniva disputata nonché il rapporto del Commissario di campo; rilevato che in quest’ultimo veniva riferito che 4 persone riconducibili alla Società G. Carotenuto stazionavano all’ingresso della struttura; rilevato che i giocatori nonché i dirigenti del Lioni arrivavano a piedi e che la struttura si presentava con i cancelli chiusi; rilevato che i suddetti sostenitori profferivano minacce rivolte ai tesserati del Lioni , invitandoli a perdere la gara da disputare di li’ a poco; rilevato che tre di questi sostenitori colpivano con violenti schiaffi due calciatori del Lioni e con un pugno un dirigente del Lioni che si qualificava tale, successivamente alle Forze dell’Ordine, quale Presidente della Società Lioni; rilevato che sempre all’esterno della struttura nasceva un parapiglia, durato circa un minuto, con i calciatori del Lioni che venivano spintonati e minacciati sempre dai suddetti sostenitori; rilevato che solo l’intervento del Commissario di Campo consentiva ai predetti di raggiungere l’interno della struttura sportiva, nonostante l’impedimento da parte di una persona, qualificatasi quale Presidente della G. Carotenuto, che si era posizionato davanti alla porta che conduce dall’area di parcheggio agli spogliatoi; rilevato che tale persona profferiva ripetute minacce nei riguardi dei calciatori del Lioni; rilevato che solo l’intervento del Commissario di campo consentiva che i tesserati del Lioni raggiungessero gli spogliatoi; rilevato che durante lo svolgersi dei suddetti fatti non vi è stata una fattiva collaborazione dei Dirigenti o rappresentanti della G. Carotenuto che, pur non alimentando tensioni, non si adoperavano per evitare il clima intimidatorio ovvero di interessarsi sulle condizioni fisiche e psicologiche delle persone aggredite; rilevato che su richiesta del Commissario di Campo e dei dirigenti del Lioni, i Carabinieri giungevano sull’impianto e che gli stessi raccoglievano le dichiarazioni da parte dei calciatori e dei dirigenti del Lioni su quanto loro accaduto; rilevato che per i fatti accaduti veniva consegnata al DDG ed ai Carabinieri, dai dirigenti del Lioni, una ricostruzione scritta dei fatti, con la quale si indicava che la rinunzia della Società Lioni a disputare la gara, era dovuta per le condizioni fisiche e psicologiche dei calciatori del Lioni, aggrediti, nonché dei compagni di squadra che erano scossi per quanto verificatosi;
PQM
si infligge ex art. 17 capo 1 CGS, la punizione sportiva, a danno della G. Carotenuto, della perdita della gara con il risultato di 0/3; si commina l’ammenda di euro 1500,00 alla G. Carotenuto per il comportamento dei propri sostenitori, per la mancata collaborazione prestata dai dirigenti della Società, nonché per la mancata vigilanza da parte della Società; si infligge ex art. 18, lettera D e G, CGS alla G. Carotenuto, un punto di penalizzazione in classifica, nonché l’obbligo di disputare tutte le prossime gare casalinghe, fino al 30 giugno 2018, a porte chiuse.