Il Collegio di Garanzia del CONI respinge il ricorso dell’U.S. Avellino: dopo soli nove anni altra pagina nera per l’Irpinia biancoverde
Quando mancavano pochi minuti alle 16 di questo pomeriggio è arrivato il fulmine a ciel sereno della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI: respinto il ricorso dell’U.S. Avellino, che perde inesorabilmente la serie B. Un banale errore di natura formale è stato fatale alla società biancoverde, che, in ogni modo, è stata ritenuta sostanzialmente solida, sul piano economico, dallo stesso Collegio giudicante.
Il giudizio dell’organismo del CONI, tuttavia, lascerebbe un concreto spiraglio alla società biancoverde, che sta già valutando la possibilità di un ricorso immediato al TAR del Lazio, con fondate speranze di poterla spuntare innanzi ai Giudici amministrativi.
Inutile dire che, appena si è diffusa la ferale notizia (sportivamente parlando), sia il folto numero di tifosi presenti davanti alla sede del CONI (diverse centinaia di persone), sia i tantissimi innamorati dei Lupi rimasti i Irpinia (che comunque avevano seguito le varie dirette sui social) sono stati assaliti da un senso di impotenza e sconforto, oltre che dalla naturale rabbia nei confronti della dirigenza biancoverde, oggettivamente colpevole di errori, ancorchè grossolani, comunque esiziali per la sopravvivenza del calcio professionistico in una piazza gloriosa come quella avellinese.
Ecco il testo integrale della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI:
“Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, nel giudizio presentato il 23 luglio 2018, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento previsto ex art. 54, comma 3, CGS CONI, dalla società U.S. Avellino 1912 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante pro – tempore, dott. Roberto Fabbricini, per l’impugnazione della delibera dello stesso Commissario Straordinario, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 20 luglio 2018 – con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla predetta società avverso l’intervenuto riscontro, ad opera della Co.Vi.Soc., giusta nota del 12 luglio 2018, del mancato rispetto dei “criteri legali ed economico finanziari”, così come stabiliti, ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato di Serie B 2018/2019, nel C.U. n. 27 del 13 aprile 2017 e nella integrazione di cui al successivo C.U. n. 49 del 24 maggio 2018, con contestuale diniego al club irpino della concessione della Licenza Nazionale richiesta e con reiezione della sua domanda di iscrizione alla Serie B per la stagione 2018/2019, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti alla decisione medesima, tra cui, in particolare, la già citata contestazione dell’Organo di Vigilanza del 12 luglio 2018 ed il parere contrario della stessa Co.Vi.Soc. del 19 luglio 2018 – visto che, alla stregua di quanto emerso dalla discussione orale e dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, quest’ultima, sotto il profilo sostanziale apparirebbe in possesso dei requisiti di idoneità e sostenibilità finanziaria; considerato, peraltro, che il C.U. n. 49 nel quale è indicata una scansione procedimentale enormemente ristretta, ma nondimeno vincolante, non è stato impugnato nei termini previsti, il Collegio non può valutare la legittimità di tali criteri formalistici e respinge il ricorso”.