Montefusco, anche il Tribunale di Benevento dà ragione al Comune: Parente è ineleggibile

Il Tribunale di Benevento dà ragione al Comune di Montefusco. Parente è ineleggibile.
Ecco le motivazioni della sentenza in sintesi: “… la tesi del ricorrente, secondo cui la formulazione attuale della norma che prevede l’ineleggibilità di colui, il quale svolga, in un ministero, la funzione di direttore generale, sarebbe meramente tralatizia” (…) “e non avrebbe, dunque considerato la riorganizzazione ministeriale, medio tempore intervenuta (in particolare, il riferimento è all’art. 3, d.lgs 30.7.1999, n. 300), collide, ad avviso del Tribunale, con due circostanze:
A) l’art. 2, co. 1, n. 1, t. 23.4.1981, n. 154, non è identico all’art. 60, co. 1, n. 1, d.lgs. 18.8.2000, 267: la prima norma infatti elenca quali persone ineleggibili:
1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio per il Ministero dell’Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;
la seconda norma, invece, recita come segue:
1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell’Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;

sicché, nella seconda disposizione, manca il riferimento ai capi di gabinetto dei Ministri” ( la natura integralmente compilativa del d.lgs 267/200 del resto, è contestata in dottrina, o disattesa in giurisprudenza; e cfr. Cass. Civ, Sez. II; 6.10.2006; n. 21631, e Cass, civ., Sez. II; 27.8.2007, n. 18060);
B) all’epoca dell’emanazione del d.lgs 267/2000, era già stato emanato il d.lgs 30.7.1999, n. 300 (richiamato, ai propri fini interpretativi, dal Parente) che all’art. 3, prevede che nei ministeri, le “strutture di primo livello”, siano costituite, alternativamente, dai dipartimenti (in questo caso, le direzioni generali rimangono sottordinate ai dipartimenti) o dalle direzioni generali: anzi, sinanche la legge di delegazione, in forza della quale il d.lgs 267/2000 è stato adottato, segue cronologicamente il d.lgs. 3000/19999: trattasi, infatti, dalla l. 3.8.1999, n. 265 (il cui art. 31 contiene la delega).

Il Collegio conclude, alla luce di questi elementi, che l’attuale disciplina dell’ineleggibilità è stata riformulata dopo la novella, la quale ha innovato l’organizzazione ministeriale, e dunque, l’interprete, soprattutto se esso è l’Autorità Giudiziaria, non può travalicare il principio della razionalità del sistema, sovrapponendosi alla discrezionalità del Legislatore per contrastare un dettato normativo chiaro, e risalente ad un’epoca, nella quale già erano stati posti determinati e rilevanti antefatti.
3 b. Ulteriori considerazioni, tuttavia, concorrono a contrastare la tesi del ricorrente.
Se deve reputarsi, in primo luogo, che, effettivamente, laddove il dipartimento sia la struttura “di primo livello”, la direzione generale, come nella specie, occupi un “livello” inferiore, è anche vero che nella disciplina dell’ineleggibilità era presente, nel 1981, ed è ancora presente, nel 2000, un riferimento a funzioni equiparate, o “superiori” a quella del direttore generale: sicché la direzione generale, ben poteva, come può tuttora, essere sovrastata da un livello superiore; e del resto lo stesso Parente osserva (pag. 7 del ricorso) che attualmente “la generalità, o meglio il livello generale, non è data dalla posizione di vertice, ma dal perseguimento di un’attività funzionale generale in un settore specifico appartenente ad una macro area dipartimentale, che è la struttura sovraordinata e di primo livello”; sicché l’accezione della generalità del livello, per medesima ammissione del ricorrente, non è quella storicamente anteriore, di natura organizzativa e gerarchica: ma allora, se è cambiato il significato, non si vede perché il riferimento, nella legge oggi vigente, alle funzioni del direttore generale, debba continuare ad individuare una struttura di primo livello, e non possa, invece identificare, altresì (e senza violare la lettera o lo spirito della norma), le direzioni generali dei ministeri ripartiti in dipartimenti.
In secondo luogo, se la ratio dell’ineleggibilità è quella di prevenire che (come si legge nelle pronunzie giurisprudenziali nella materia) i voti vengano carpiti attraverso captatio benevolentiae che strumentalizzi la funzione, oppure approfittando del metus publicae potestatis, allora la rilevanza di una direzione generale, seppure sottordinata ad un dipartimento, non può essere negata; soprattutto se si sostiene che tale ufficio svolga “una attività funzionale generale”, ossia un’attività di peculiare rilievo, quand’anche entro “un settore specifico”, ma con competenza sull’intero territoriale nazionale.
Nessuna rilevanza, infine, assumono la qualifica di carriera dell’ineleggibile, l’eventuale temporaneità della funzione, il procedimento di nomina; la legge trascura questi elementi, evidentemente neutri, ai fini della possibilità di esercitare un’indebita influenza sugli elettori, e codifica il divieto riferendosi, semplicemente, ma chiaramente, alla “funzioni di direttore generale o equiparate o superiori”; etc. etc.

Per tutte queste ragioni il Tribunale di Benevento “rigetta la domanda” del ricorrente…

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